Art. 3.
(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia).

      1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della

 

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ricerca, dal presidente e da un altro rappresentante della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia ovvero dal sindaco della città metropolitana una volta costituita e dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e Mira. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il Comitato il sindaco di Venezia ovvero il sindaco della città metropolitana una volta costituita.
      2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque di Venezia, che assicura, altresì, attraverso l'ufficio di piano previsto dall'articolo 4, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
      3. Al Comitato sono demandate l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione, l'adozione e l'approvazione del piano del bacino integrato e l'approvazione dei programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o di intervento in via sostitutiva in caso di inadempienza.
      4. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sugli eventuali ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per superarli, affinché le competenti Commissioni possano esaminarla e formulare eventuali indirizzi al Governo ai fini della presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
      5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo funzionamento.